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	<title>Ambiente Archivi | Effe Diligence</title>
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	<title>Ambiente Archivi | Effe Diligence</title>
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		<title>Amianto: il valore limite scende a 0,01 fibre/cm³ dal 24 gennaio 2026</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 24 gennaio 2026 il valore limite di esposizione all'amianto scende da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo e dal 21 dicembre 2029 la misura andrà eseguita in microscopia elettronica. Il 4 agosto 2026 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso le linee guida della Commissione europea sulla gestione del rischio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/amianto-valore-limite-001-fibre-linee-guida-europee/">Amianto: il valore limite scende a 0,01 fibre/cm³ dal 24 gennaio 2026</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;amianto non è un capitolo chiuso con il divieto di impiego. È un materiale che resta installato in una parte consistente del patrimonio edilizio e impiantistico italiano e che torna a essere pericoloso ogni volta che qualcuno interviene su una copertura, su una tubazione o su un impianto costruito prima del divieto. La disciplina europea è stata riscritta proprio per questo e l&#8217;ordinamento italiano si è adeguato con un decreto che abbassa di dieci volte la concentrazione di fibre ammessa nei luoghi di lavoro.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Chi è interessato dalle nuove regole e chi no</h2>
<p>La disciplina sull&#8217;amianto contenuta nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda tutte le attività lavorative che possono comportare un&#8217;esposizione dei lavoratori. Sotto questa formula stanno però due situazioni molto diverse, che vengono spesso confuse e che portano a conclusioni opposte.</p>
<p>La prima riguarda le imprese che l&#8217;amianto lo rimuovono, lo incapsulano o lo confinano per mestiere, quindi imprese di bonifica, di demolizione, di manutenzione di coperture e di impianti. Per queste il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 incide direttamente sul modo di lavorare, perché tocca la misurazione dell&#8217;esposizione, la notifica dei lavori all&#8217;organo di vigilanza, il piano di lavoro e la protezione delle vie respiratorie.</p>
<p>La seconda riguarda le imprese che l&#8217;amianto se lo trovano in casa, cioè quelle che occupano capannoni con coperture in cemento amianto, canne fumarie, coibentazioni di tubazioni, guarnizioni o pavimentazioni in vinil amianto. Finché il materiale resta integro e nessuno lo tocca non si apre un cantiere di bonifica. La disciplina scatta nel momento in cui si programma un intervento, anche di sola manutenzione, perché prima di iniziare i lavori occorre accertare la presenza di materiali contenenti amianto negli edifici e negli impianti su cui si interviene. Chi non ha una mappatura aggiornata dei propri manufatti se ne accorge esattamente quando il lavoro dovrebbe partire, e il cantiere si ferma prima di aprire.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Dal valore limite di 0,1 a quello di 0,01 fibre per centimetro cubo</h2>
<p>Fino al 23 gennaio 2026 il valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione massima di fibre aerodisperse che un lavoratore può respirare, era fissato in 0,1 fibre per centimetro cubo come media ponderata su otto ore di lavoro. Dal 24 gennaio 2026, data di entrata in vigore del decreto, il valore è 0,01 fibre per centimetro cubo, sempre come media ponderata su otto ore. La soglia si è abbassata di dieci volte in un solo passaggio, senza scaglioni intermedi, quindi non esiste un valore di transizione da rispettare prima di arrivare a quello nuovo.</p>
<p>Il regime transitorio previsto dal decreto non riguarda la cifra, ma il modo di misurarla. Fino al 20 dicembre 2029 la misura resta ammessa in microscopia ottica in contrasto di fase, la tecnica usata finora dai laboratori, che conta le fibre visibili al microscopio ottico. Dal 21 dicembre 2029 diventa obbligatoria la microscopia elettronica a scansione o un metodo almeno equivalente, che rileva anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, oggi semplicemente invisibili. Il valore limite resta 0,01 fibre per centimetro cubo, ma l&#8217;insieme di ciò che viene conteggiato si allarga, e questo rende il controllo più severo senza che il numero cambi.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Cosa cambia negli obblighi rispetto al regime precedente</h2>
<p>Il confronto tra i due regimi non si esaurisce nella soglia. L&#8217;intervento riscrive il capo del Testo Unico dedicato all&#8217;amianto e sposta nel merito diversi adempimenti, con effetti che si vedono in cantiere e in azienda.</p>
<ul>
<li>La notifica all&#8217;organo di vigilanza, prima legata soprattutto ai lavori di demolizione e rimozione, è estesa alle attività che possono comportare esposizione e può essere trasmessa per via telematica.</li>
<li>La documentazione relativa ai lavoratori impiegati va conservata per quaranta anni.</li>
<li>La rimozione del materiale diventa la soluzione da preferire rispetto all&#8217;incapsulamento e al confinamento.</li>
<li>La formazione va calibrata sulle mansioni effettivamente svolte e comprende la scelta, i limiti e l&#8217;uso corretto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, oltre alle tecnologie che limitano la dispersione delle fibre nelle demolizioni.</li>
<li>La sorveglianza sanitaria, cioè il controllo medico dei lavoratori esposti affidato al medico competente, comprende anche la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre a quella preventiva e a quella periodica ad almeno ogni tre anni.</li>
</ul>
<p>Cambia di conseguenza anche il rapporto con i laboratori che eseguono i campionamenti, perché la misura deve ora apprezzare valori dieci volte più bassi di quelli richiesti fino al 2025. Un rapporto di prova che attesta la conformità a 0,1 fibre per centimetro cubo non dimostra più nulla, e al laboratorio va chiesta conferma scritta che il metodo impiegato abbia un limite di quantificazione compatibile con la nuova soglia. Se la conferma non arriva, il laboratorio va sostituito prima del campionamento successivo.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cosa comporta il superamento della soglia</h2>
<p>Il superamento del valore limite impone la sospensione immediata dei lavori nell&#8217;area interessata. L&#8217;attività può riprendere soltanto dopo che le cause sono state individuate, che le misure di protezione sono state adeguate e che una nuova misurazione ha riportato la concentrazione sotto la soglia. Non è quindi un&#8217;irregolarità che si sistema con calma a lavori conclusi, ma un fermo che si traduce in giornate di cantiere perse e in penali contrattuali.</p>
<p>L&#8217;apparato sanzionatorio del capo dedicato all&#8217;amianto è stato aggiornato dallo stesso decreto e resta in capo al datore di lavoro, che risponde della valutazione del rischio, della notifica, del piano di lavoro e della sorveglianza sanitaria. Le violazioni in questa materia sono presidiate da sanzioni penali, non da semplici sanzioni amministrative.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le linee guida europee diffuse dall&#8217;Ispettorato il 4 agosto 2026</h2>
<p>Il 4 agosto 2026 l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato diffusione alle linee guida della Commissione europea sulla gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti all&#8217;amianto. Il documento è stato elaborato dalla direzione generale competente in materia di occupazione con il contributo tripartito delle parti sociali, raccoglie oltre cinquanta fotografie di interventi reali e oltre quaranta casi di studio provenienti dagli Stati membri, ed è disponibile soltanto in lingua inglese.</p>
<p>Il testo dichiara espressamente di non essere vincolante e di non voler interpretare la normativa europea, e serve a mostrare come la gestione del rischio viene organizzata nella pratica. Le sezioni generali coprono la valutazione del rischio, l&#8217;identificazione dei materiali, il monitoraggio dell&#8217;aria, le misure di controllo, la formazione, la sorveglianza sanitaria e la gestione dei rifiuti, mentre le sezioni finali sono dedicate agli edifici, ai mezzi di trasporto, alle attività estrattive, alle opere di ingegneria civile e ai servizi di emergenza.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">I numeri che spiegano perché la soglia è stata abbassata</h2>
<p>La dimensione del fenomeno è documentata dal Registro nazionale dei mesoteliomi gestito da INAIL. L&#8217;ottavo rapporto rileva 37.003 casi di mesotelioma diagnosticati tra il 1993 e il 2021, con una modalità di esposizione definita per 29.020 soggetti. Di questi il 68,9 per cento presenta un&#8217;esposizione di natura professionale, e l&#8217;edilizia è il settore più rappresentato con il 16,5 per cento della casistica.</p>
<p>È un dato che fotografa esposizioni avvenute decenni fa, perché la malattia si manifesta a grande distanza di tempo dal contatto con le fibre. Proprio per questo la soglia fissata oggi è la variabile che determina i casi di domani, ed è la ragione per cui il legislatore europeo ha scelto un abbassamento così netto invece di una riduzione graduale.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Dalla bonifica occasionale alla gestione programmata</h2>
<p>L&#8217;abbassamento della soglia sposta il baricentro dall&#8217;intervento straordinario alla conoscenza continua del patrimonio aziendale. Le imprese che dispongono di una mappatura aggiornata dei materiali, di misurazioni compatibili con il nuovo limite e di un programma di controllo pluriennale affrontano gli interventi come attività pianificate, con tempi decisi da loro e non dall&#8217;organo di vigilanza. Affianchiamo le imprese nella valutazione del rischio amianto, nella redazione dei piani di lavoro e nella gestione della sorveglianza sanitaria, per trasformare un obbligo di legge in un presidio stabile sulla salute delle persone e sulla continuità dell&#8217;attività.</p>
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		<item>
		<title>RENTRI: formulario rifiuti solo digitale dal 16 settembre 2026</title>
		<link>https://effediligence.it/fir-digitale-rentri-15-settembre-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso su carta soltanto fino al 15 settembre 2026, perché dal 16 settembre i soggetti iscritti al RENTRI devono emetterlo esclusivamente in formato digitale, con sanzioni fino a 3.000 euro sulla mancata trasmissione dei dati al Registro.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti procede da anni per soglie successive, con un calendario che ha distribuito gli obblighi tra categorie di operatori e tipologie di documento. La gradualità ha reso la transizione sostenibile, ma ha prodotto anche un effetto collaterale, perché la lunga convivenza con il regime precedente ha spinto molte imprese a rinviare l&#8217;adeguamento operativo fino al momento in cui l&#8217;alternativa cartacea sarebbe venuta meno. Quel momento è ora fissato.</p>
<p>Dal 16 settembre 2026 i soggetti iscritti al RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, devono emettere e gestire il formulario di identificazione dei rifiuti soltanto in formato digitale, nella forma che il sistema chiama xFIR. Il formulario, indicato anche con la sigla FIR, è il documento che accompagna ogni trasporto di rifiuti fuori dall&#8217;unità locale e ne certifica il percorso dal produttore all&#8217;impianto di destino. Il 15 settembre 2026 è l&#8217;ultimo giorno utile per la versione cartacea ed è anche la data dalla quale diventano applicabili le sanzioni sulla mancata o incompleta trasmissione al Registro dei dati contenuti nei formulari.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">La norma che chiude il doppio binario</h2>
<p>Il termine non è fissato dal decreto ministeriale n. 59 del 2023, che disciplina il funzionamento del Registro e aveva già reso ordinario il formato digitale. Arriva da una disposizione introdotta in sede di conversione del decreto milleproroghe, quindi assente nel testo originario, ed è questa la ragione per cui sul punto circolano ancora ricostruzioni imprecise.</p>
<p>La proroga è contenuta nell&#8217;articolo 13 del decreto-legge n. 200 del 2025, nel testo risultante dalla legge di conversione entrata in vigore il 1° marzo 2026. La disposizione consente di continuare a emettere il formulario in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità digitali. È una finestra di tolleranza e non una sospensione dell&#8217;obbligo, perché il formato digitale è il regime ordinario dal 13 febbraio 2026 e la carta è ammessa soltanto come modalità alternativa a termine.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Dal foglio vidimato allo xFIR, cosa cambia nel concreto</h2>
<p>Fino al 15 settembre il formulario può ancora viaggiare su carta, nel modello introdotto dal decreto ministeriale n. 59 del 2023. Il produttore iniziale, cioè l&#8217;impresa da cui il rifiuto ha origine, lo vidima in digitale sul portale RENTRI, e la vidimazione è l&#8217;operazione con cui il documento riceve il proprio numero identificativo e diventa utilizzabile. Il modello si compone di quattro esemplari, uno resta al produttore alla partenza e gli altri accompagnano il carico. A destino il destinatario controfirma e data il documento, e la copia completa, quella che gli operatori chiamano ancora quarta copia, torna al produttore entro tre mesi dal conferimento. Se non arriva nei termini, il produttore annota l&#8217;esito sul registro cronologico di carico e scarico, il libro in cui ogni impresa segna le entrate e le uscite di rifiuti, con una registrazione di rettifica.</p>
<p>Dal 16 settembre l&#8217;intero ciclo si sposta sul sistema. Lo xFIR viene emesso e vidimato in digitale dal produttore o dal detentore, oppure dal trasportatore su richiesta, e prima della partenza deve riportare anche il nominativo del conducente e la targa dell&#8217;automezzo. Produttore e trasportatore lo sottoscrivono con firma digitale prima dell&#8217;avvio del trasporto, il destinatario firma alla presa in carico. Sono ammessi i certificati qualificati europei, la carta d&#8217;identità elettronica e la tessera sanitaria, oltre al certificato di firma remota rilasciato dal RENTRI e utilizzabile soltanto dentro il sistema.</p>
<p>Con il mezzo non viaggia più un fascicolo di copie. Il conducente deve avere il formulario digitale su un dispositivo mobile oppure una sua stampa cartacea, che serve al controllo su strada, non richiede firma autografa e non è soggetta all&#8217;obbligo di conservazione, perché vidimazione e compilazione restano comunque digitali. Cambiano anche i tempi di chiusura del ciclo, dato che il destinatario restituisce la copia completa attraverso il sistema entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, in luogo dei tre mesi del regime cartaceo, e la restituzione vale per i rifiuti pericolosi e non pericolosi e anche nei casi di respingimento totale o parziale. Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione scaricano la copia completa entro novanta giorni dalla restituzione e la conservano per tre anni.</p>
<p>È definita anche l&#8217;ipotesi del sistema non disponibile. Il decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 distingue due situazioni. Quando l&#8217;indisponibilità dipende dal RENTRI e non da manutenzione programmata, l&#8217;avviso pubblicato nell&#8217;apposita sezione del portale abilita il ricorso al formulario cartaceo fino al primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di ripristino. Quando invece dipende da cause esterne all&#8217;operatore, come l&#8217;assenza di connettività o il malfunzionamento dei servizi di identificazione digitale, il formulario cartaceo va emesso con l&#8217;annotazione prevista dal decreto e l&#8217;operatore invia una dichiarazione via posta elettronica certificata entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino.</p>
<p>Il quadro attuativo è completo. Le modalità operative del formulario digitale, quelle di emergenza e le istruzioni di compilazione sono già state adottate, quindi il passaggio del 16 settembre non attende ulteriori decreti e non è ragionevole contare su un provvedimento successivo che sposti gli adempimenti.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Chi passa al digitale e chi continua con la carta</h2>
<p>L&#8217;obbligo segue l&#8217;iscrizione al Registro. Sono tenuti a iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i trasportatori professionali, gli intermediari e i commercianti senza detenzione, e i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con più di dieci dipendenti. Chi produce soltanto rifiuti non pericolosi e occupa fino a dieci dipendenti resta fuori dall&#8217;obbligo di iscrizione e quindi anche dal formulario digitale.</p>
<p>Le finestre di iscrizione sono tutte chiuse. La prima ha riguardato impianti, trasportatori, intermediari e produttori di maggiori dimensioni, la seconda si è aperta il 15 giugno 2025 per chi occupa più di dieci e fino a cinquanta dipendenti, la terza è andata dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 e ha riguardato i produttori di rifiuti pericolosi fino a dieci dipendenti. Un soggetto obbligato che non risulta iscritto non ha davanti una scadenza da rispettare, ha un&#8217;irregolarità già sanzionabile oggi.</p>
<p>Il perimetro va letto insieme alle esclusioni introdotte dalla legge di bilancio 2026, la legge n. 199 del 30 dicembre 2025, che ha lasciato fuori dall&#8217;obbligo di iscrizione i consorzi e i sistemi di gestione, gli imprenditori agricoli anche quando producono rifiuti pericolosi, alcune attività di servizi alla persona individuate per codice ATECO e chi produce rifiuti pericolosi senza essere organizzato in ente o impresa. Questi soggetti continuano a usare il formulario cartaceo, che vidimano in digitale nell&#8217;area del portale RENTRI riservata ai produttori non iscritti, e non trasmettono dati al Registro.</p>
<p>Una conseguenza pratica riguarda chi sta in mezzo alla filiera. Il formato lo determina il produttore o il detentore che emette il documento, e tutti gli operatori coinvolti nella movimentazione lo gestiscono nello stesso formato. Un trasportatore iscritto continuerà quindi a maneggiare formulari cartacei ogni volta che ritira rifiuti presso un produttore non iscritto, e dovrà tenere operative entrambe le procedure anche dopo il 16 settembre.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quanto costa la mancata trasmissione dei dati</h2>
<p>Le sanzioni sono quelle del codice dell&#8217;ambiente, il D.Lgs. 152/2006, nel testo modificato in sede di conversione del milleproroghe. La mancata o incompleta trasmissione dei dati al Registro comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La stessa misura si applica alla mancata o irregolare iscrizione al Registro, che però è sanzionabile già adesso e non beneficia di alcun rinvio.</p>
<p>Il differimento riguarda soltanto i dati contenuti nei formulari, per i quali le sanzioni si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026. L&#8217;obbligo di trasmettere al Registro i dati dei formulari riguarda i rifiuti pericolosi e grava su produttori, trasportatori e destinatari iscritti, ciascuno nei termini previsti per le annotazioni sul registro cronologico, dieci giorni lavorativi per i produttori e per i trasportatori, due giorni lavorativi per gli impianti di recupero e smaltimento.</p>
<p>La coincidenza tra le due date non è casuale. La fine del regime alternativo cartaceo e l&#8217;avvio dell&#8217;applicabilità delle sanzioni sulla trasmissione sono stati allineati, costruendo un unico spartiacque oltre il quale la gestione cartacea del formulario non è più ammessa e il difetto di trasmissione diventa sanzionabile.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le istruzioni di compilazione aggiornate a luglio 2026</h2>
<p>A sei settimane dalla scadenza il quadro operativo è stato ritoccato. Il decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, reso noto sul portale RENTRI il 5 agosto, ha aggiornato le istruzioni per la compilazione dei due modelli del sistema, il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e il formulario di identificazione del rifiuto.</p>
<p>Le modifiche allineano il testo ai chiarimenti già pubblicati sul portale, correggono errori materiali e introducono indicazioni richieste dagli operatori. Non cambiano la sostanza dell&#8217;adempimento, ma cambiano il documento su cui va formato il personale, quindi chi ha predisposto istruzioni interne o materiali formativi nei mesi scorsi deve verificarne l&#8217;allineamento alla versione di luglio 2026.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Il dettaglio tecnico che può fermare un conferimento</h2>
<p>Tra gli aggiornamenti dell&#8217;estate 2026 ce n&#8217;è uno che tocca la strumentazione e non la procedura. Dal 5 agosto 2026 l&#8217;applicazione RENTRI per il formulario digitale richiede come requisiti minimi Android nella versione 10 o successiva e iOS nella versione 16 o successiva.</p>
<p>È una condizione banale sulla carta e insidiosa nella pratica, perché i dispositivi impiegati nelle operazioni di carico e trasporto sono spesso più datati di quelli d&#8217;ufficio. Un terminale che non raggiunge il requisito non permette al conducente di esibire il formulario digitale, e la verifica dei dispositivi usati in piazzale va chiusa prima del 15 settembre, non nella settimana successiva.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le verifiche da chiudere entro il 15 settembre</h2>
<p>Il tempo residuo consente ancora un adeguamento ordinato. Ogni controllo ha un esito riconoscibile, che dice se l&#8217;impresa è pronta oppure dove si è fermata.</p>
<ol>
<li>Iscrizione al Registro e dati dell&#8217;unità locale. L&#8217;esito è positivo quando la posizione risulta attiva e i dati anagrafici corrispondono alla situazione reale dopo eventuali variazioni di sede o di attività.</li>
<li>Certificati di firma digitale delle persone che emettono e sottoscrivono i formulari. L&#8217;esito è positivo quando ogni firmatario dispone di un certificato valido e non scaduto tra quelli ammessi dal sistema.</li>
<li>Software gestionale. L&#8217;esito è positivo quando il gestionale dialoga con le interfacce del Registro nella versione corrente, oppure quando il personale è abilitato all&#8217;uso dell&#8217;area operatori e dell&#8217;applicazione dedicata.</li>
<li>Dispositivi usati in conferimento e trasporto. L&#8217;esito è positivo quando ogni terminale rispetta i requisiti minimi di sistema operativo.</li>
<li>Procedure interne e formazione degli addetti. L&#8217;esito è positivo quando entrambe sono allineate alla versione di luglio 2026 delle istruzioni di compilazione e comprendono la procedura da seguire quando il sistema non è disponibile.</li>
<li>Accordo operativo con trasportatori e destinatari. L&#8217;esito è positivo quando è definito, per ciascun rapporto, se il conferimento viaggerà in digitale o resterà cartaceo perché il produttore non è iscritto.</li>
</ol>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">I dati del Registro come strumento di gestione</h2>
<p>La chiusura del doppio binario è l&#8217;ultimo passaggio di una riforma che ha un obiettivo più ampio dell&#8217;eliminazione della carta. Il Registro costruisce una base informativa continua sui flussi di rifiuti e restituisce alle imprese una visibilità sui propri dati fino a ieri disponibile solo a costo di elaborazioni manuali.</p>
<p>Per l&#8217;imprenditore questo apre una prospettiva che va oltre l&#8217;adempimento. Le quantità conferite, i codici dei rifiuti, gli impianti di destino e le rese dei processi diventano una serie storica interrogabile, utilizzabile per programmare i costi di smaltimento, per valutare l&#8217;efficienza produttiva e per la rendicontazione ambientale richiesta lungo la catena di fornitura. Affianchiamo le imprese negli adempimenti RENTRI, dall&#8217;iscrizione al Registro alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico e all&#8217;emissione dei formulari, oltre che nell&#8217;aggiornamento delle procedure interne e nella formazione degli addetti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/fir-digitale-rentri-15-settembre-2026/">RENTRI: formulario rifiuti solo digitale dal 16 settembre 2026</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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		<title>CBAM: dal 1° gennaio 2026 il regime definitivo per chi importa acciaio, alluminio e cemento</title>
		<link>https://effediligence.it/cbam-dal-1-gennaio-2026-il-regime-definitivo-per-chi-importa-acciaio-alluminio-e-cemento/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effediligence.it/?p=27403741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l'avvio del periodo definitivo del CBAM (Regolamento UE 2023/956), dal 1° gennaio 2026 gli importatori di merci ad alta intensità di carbonio devono diventare dichiaranti autorizzati. Le semplificazioni del Regolamento (UE) 2025/2083 introducono una soglia di esenzione di 50 tonnellate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/cbam-dal-1-gennaio-2026-il-regime-definitivo-per-chi-importa-acciaio-alluminio-e-cemento/">CBAM: dal 1° gennaio 2026 il regime definitivo per chi importa acciaio, alluminio e cemento</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario in cui la decarbonizzazione dell&#8217;industria e la competitività dei mercati europei diventano variabili strutturali, l&#8217;Unione europea completa uno degli strumenti più rilevanti della propria politica climatica. Dal 1° gennaio 2026 il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, noto con l&#8217;acronimo CBAM, entra nel suo periodo definitivo e introduce obblighi concreti per le imprese che importano determinate merci ad alta intensità di carbonio.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cos&#8217;è il CBAM e quali merci riguarda</h2>
<p>Il CBAM, istituito dal Regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023, applica alle merci importate un costo del carbonio equivalente a quello sostenuto dalle produzioni europee soggette al sistema ETS. L&#8217;obiettivo è evitare la delocalizzazione delle emissioni verso Paesi con vincoli ambientali meno stringenti. Il meccanismo riguarda le importazioni di cemento, energia elettrica, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno, insieme a numerosi prodotti derivati da questi materiali.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Cosa cambia con il periodo definitivo dal 1° gennaio 2026</h2>
<p>Fino al 31 dicembre 2025 il CBAM ha operato in un periodo transitorio, con soli obblighi di comunicazione dei dati sulle emissioni incorporate e senza oneri economici. Dal 1° gennaio 2026 si apre il periodo definitivo. Le imprese che importano le merci coperte oltre le soglie previste devono ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, presentare una dichiarazione CBAM annuale e, a regime, acquistare e restituire i certificati corrispondenti alle emissioni incorporate nei prodotti importati.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">La soglia di 50 tonnellate introdotta dal Regolamento (UE) 2025/2083</h2>
<p>Per alleggerire gli adempimenti a carico dei piccoli importatori, il Regolamento (UE) 2025/2083 ha introdotto una soglia di esenzione. Chi importa meno di 50 tonnellate annue di merci CBAM, con esclusione di energia elettrica e idrogeno, è esonerato dagli obblighi di autorizzazione, dichiarazione e acquisto dei certificati. La soglia va monitorata con attenzione, perché il suo superamento nel corso dell&#8217;anno fa scattare gli obblighi per l&#8217;intero anno civile.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">L&#8217;autorizzazione a dichiarante CBAM e il regime transitorio del 2026</h2>
<p>Dal 1° gennaio 2026 le merci CBAM sopra soglia possono essere importate soltanto da chi ha ottenuto lo status di dichiarante CBAM autorizzato. È prevista una clausola di salvaguardia. Le imprese che hanno presentato la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 possono continuare a importare fino al 27 settembre 2026, in attesa del completamento della procedura. Chi non si attiva rischia il blocco delle merci in dogana.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Certificati CBAM e prima dichiarazione: le scadenze del 2027</h2>
<p>Gli obblighi economici veri e propri decorrono dal 2027. La vendita dei certificati CBAM prende avvio il 1° febbraio 2027. La prima dichiarazione CBAM, relativa alle importazioni effettuate nel 2026, dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027, con la contestuale restituzione dei certificati corrispondenti. Il 2026 è quindi un anno di preparazione, in cui costruire i processi di raccolta dei dati sulle emissioni e di gestione degli adempimenti.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quali imprese devono attivarsi</h2>
<p>Il CBAM riguarda gli importatori stabiliti nell&#8217;Unione, e in particolare le imprese che acquistano da fornitori extra UE cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica, idrogeno e loro derivati. Molte aziende manifatturiere che si riforniscono di semilavorati metallici dall&#8217;estero possono rientrare nel perimetro anche senza esserne pienamente consapevoli. Per questo la prima verifica riguarda la composizione effettiva delle proprie importazioni.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come prepararsi al CBAM definitivo</h2>
<p>Il tempo utile per organizzarsi è adesso. Le azioni prioritarie riguardano soprattutto la conoscenza dei flussi di importazione e la relazione con i fornitori:</p>
<ol>
<li>analizzare le importazioni per codice doganale e volume, verificando l&#8217;eventuale superamento della soglia di 50 tonnellate;</li>
<li>richiedere per tempo lo status di dichiarante CBAM autorizzato quando gli obblighi si applicano;</li>
<li>attivare con i fornitori extra UE la raccolta dei dati sulle emissioni incorporate;</li>
<li>impostare procedure interne per la dichiarazione annuale e per la futura gestione dei certificati;</li>
<li>stimare l&#8217;impatto economico dei certificati sui costi di approvvigionamento.</li>
</ol>
<p>Governare per tempo il CBAM significa evitare interruzioni delle forniture e trasformare un obbligo in un elemento di solidità della catena di approvvigionamento. La misurazione delle emissioni lungo la filiera, del resto, si integra con i percorsi di sostenibilità e di rendicontazione che le imprese stanno già affrontando. Affianchiamo le aziende nell&#8217;analisi dei flussi di importazione, negli adempimenti CBAM e nell&#8217;integrazione tra compliance ambientale e gestione della supply chain, per anticipare gli impatti e presidiare la competitività.</p>
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		<title>EUDR: dal 30 dicembre 2026 la dovuta diligenza diventa operativa per medie e grandi imprese</title>
		<link>https://effediligence.it/eudr-dal-30-dicembre-2026-la-dovuta-diligenza-diventa-operativa-per-medie-e-grandi-imprese/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025 fissa al 30 dicembre 2026 l'avvio degli obblighi EUDR per operatori e commercianti di medie e grandi dimensioni e al 30 giugno 2027 quelli per microimprese e persone fisiche. Cambiano anche le modalità di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza lungo la filiera.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario in cui la tracciabilità delle materie prime e la responsabilità sulla catena di fornitura diventano variabili strutturali per l&#8217;accesso al mercato europeo, l&#8217;entrata in applicazione del regolamento contro la deforestazione rappresenta un passaggio chiave nell&#8217;evoluzione della compliance ambientale d&#8217;impresa. Il Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda taluni obblighi degli operatori e dei commercianti, ha definito il calendario definitivo. Per le medie e grandi imprese la data da presidiare è il 30 dicembre 2026.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cosa disciplina il Regolamento (UE) 2023/1115</h2>
<p>Il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 subordina l&#8217;immissione sul mercato dell&#8217;Unione, la messa a disposizione e l&#8217;esportazione di determinate materie prime e dei relativi prodotti derivati alla dimostrazione che non provengano da terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 e che siano stati prodotti nel rispetto della legislazione del paese di origine.</p>
<p>Il perimetro merceologico è ampio e comprende sette materie prime, ossia legno, soia, olio di palma, cacao, caffè, gomma e bovini, insieme ai prodotti derivati elencati nell&#8217;allegato I del regolamento. Rientrano quindi filiere molto diverse fra loro, dal mobile alla carta, dal cioccolato alla pelletteria, dai pneumatici ai biocarburanti. Per un&#8217;impresa manifatturiera italiana questo significa che l&#8217;obbligo non riguarda soltanto chi importa la materia prima, ma anche chi lavora e commercializza un prodotto finito che la incorpora.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le nuove date di applicazione fissate dal Regolamento (UE) 2025/2650</h2>
<p>Il Regolamento (UE) 2025/2650, entrato in vigore il 26 dicembre 2025, ha ridefinito la scansione temporale degli obblighi. Dal 30 dicembre 2026 il regolamento si applica agli operatori e ai commercianti a valle di ogni dimensione, quindi anche alle medie e grandi imprese, e alle microimprese e piccole imprese limitatamente ai prodotti che erano già coperti dal previgente regolamento sul legno.</p>
<p>Dal 30 giugno 2027 gli obblighi si estendono alle persone fisiche e alle microimprese per i restanti prodotti rientranti nel perimetro EUDR. Il differimento aggiuntivo di un anno è stato costruito per consentire agli operatori di adeguare i sistemi informativi e di rinegoziare i rapporti contrattuali con i fornitori, non per sospendere l&#8217;obbligo. La distinzione è rilevante, perché le informazioni da raccogliere riguardano lotti e forniture che in molti casi vengono già movimentati oggi.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come cambia la dichiarazione di dovuta diligenza lungo la filiera</h2>
<p>La modifica di maggiore impatto operativo riguarda il punto della filiera in cui si concentra l&#8217;onere dichiarativo. Con il nuovo assetto è il primo operatore che immette il prodotto sul mercato dell&#8217;Unione a presentare la dichiarazione di dovuta diligenza. Gli attori a valle raccolgono e conservano il numero di riferimento della dichiarazione già presentata, senza doverne produrre una propria per la stessa merce.</p>
<p>I commercianti a valle e i soggetti che non rientrano nella definizione di piccola e media impresa devono comunque registrarsi nel sistema informativo europeo, ma non presentano una dichiarazione autonoma. È un alleggerimento che riduce le duplicazioni lungo catene di fornitura lunghe, tipiche del tessile, dell&#8217;arredo e dell&#8217;agroalimentare, senza però spostare la responsabilità sulla legalità e sulla tracciabilità del prodotto, che resta piena in capo a chi lo immette per primo sul mercato.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le semplificazioni per i piccoli operatori e per i paesi a basso rischio</h2>
<p>Il regolamento di modifica introduce inoltre una dichiarazione semplificata unica per i micro e piccoli operatori primari che si approvvigionano in paesi classificati a basso rischio. Anche le informazioni richieste in alcuni comparti sono state ridotte, con l&#8217;obiettivo dichiarato di contenere l&#8217;onere amministrativo mantenendo intatto l&#8217;obiettivo ambientale della norma.</p>
<p>La classificazione del rischio paese resta quindi una variabile da monitorare nel tempo, perché determina l&#8217;intensità della dovuta diligenza richiesta. Un&#8217;impresa che si rifornisce da più aree geografiche deve poter dimostrare, per ciascuna origine, quale livello di verifica ha applicato e perché.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come prepararsi entro dicembre 2026</h2>
<p>Il tempo residuo va utilizzato per costruire un sistema documentale che regga a un controllo, non per accumulare dichiarazioni generiche dei fornitori. I passaggi da completare sono essenzialmente cinque.</p>
<ol>
<li>Verificare quali prodotti aziendali rientrano nell&#8217;allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115, inclusi i prodotti trasformati.</li>
<li>Mappare fornitori e siti di produzione, raccogliendo le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti di origine.</li>
<li>Formalizzare una procedura di dovuta diligenza documentata, con criteri di valutazione e attenuazione del rischio.</li>
<li>Registrarsi nel sistema informativo europeo e familiarizzare con le modalità di trasmissione delle dichiarazioni.</li>
<li>Aggiornare i contratti di fornitura, inserendo obblighi informativi e clausole di risoluzione in caso di dati non verificabili.</li>
</ol>
<p>L&#8217;articolo 25 del Regolamento (UE) 2023/1115 demanda agli Stati membri la definizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni, insieme alle misure di controllo sui prodotti non conformi. Il presidio documentale non è quindi un adempimento formale, ma la condizione per continuare a immettere il prodotto sul mercato europeo.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Dalla conformità alla conoscenza della propria filiera</h2>
<p>Le imprese che stanno affrontando l&#8217;EUDR con un approccio strutturato stanno ottenendo un risultato che va oltre la conformità. La geolocalizzazione delle origini e la qualificazione dei fornitori producono una conoscenza della catena di fornitura che in molte filiere italiane non era mai stata formalizzata, e che diventa utile anche per la rendicontazione di sostenibilità, per la gestione del rischio di approvvigionamento e per il dialogo con i clienti finali.</p>
<p>Affianchiamo le imprese nella mappatura della filiera, nella costruzione del sistema di dovuta diligenza e nell&#8217;integrazione dell&#8217;EUDR con gli altri obblighi ambientali già presenti in azienda.</p>
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		<title>Reati ambientali: dal 2 giugno 2026 multe fino a 100.000 euro per i prodotti inquinanti</title>
		<link>https://effediligence.it/reati-ambientali-dlgs-81-2026-dal-2-giugno-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, in vigore dal 2 giugno 2026, attua la Direttiva (UE) 2024/1203 e introduce il reato di commercio di prodotti inquinanti, punito con la reclusione da due a sei anni e la multa fino a 100.000 euro. Si amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario regolatorio in cui la conformità ambientale e la solidità dell&#8217;assetto organizzativo diventano variabili strutturali per la competitività e per l&#8217;accesso alle catene di fornitura, il recepimento della disciplina europea sulla tutela penale dell&#8217;ambiente rappresenta un passaggio chiave nell&#8217;evoluzione del rapporto fra impresa e presidio ambientale. Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026, attua la Direttiva (UE) 2024/1203 dell&#8217;11 aprile 2024 e ridisegna il perimetro dei reati ambientali, con effetti diretti sulla responsabilità amministrativa degli enti.</p>
<p>Per l&#8217;imprenditore il punto non è la novità penalistica in sé, ma il fatto che il catalogo dei reati che possono coinvolgere la società, e non solo la persona fisica che ha materialmente agito, si allarga. Chi ha già un modello organizzativo lo deve aggiornare. Chi non lo ha si trova con un&#8217;esposizione più ampia e senza il presidio che la legge riconosce come esimente.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cosa cambia con il D.Lgs. 81/2026 e da quando</h2>
<p>Il decreto è già applicabile. La data di riferimento è il 2 giugno 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e non esiste alcun regime transitorio che sospenda l&#8217;efficacia delle nuove fattispecie. La direttiva europea che il decreto recepisce sostituisce le precedenti Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE e chiede agli Stati membri un innalzamento generalizzato del livello di tutela, sia sul versante delle condotte punibili sia su quello della responsabilità delle persone giuridiche.</p>
<p>L&#8217;intervento italiano agisce su tre piani. Modifica alcune fattispecie già presenti nel codice penale, introduce nuovi delitti collegati all&#8217;immissione sul mercato di prodotti e sostanze, e amplia di conseguenza l&#8217;elenco dei reati presupposto richiamati dall&#8217;articolo 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il decreto prevede inoltre l&#8217;adozione di una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali entro il 21 maggio 2027, con aggiornamento triennale, che orienterà nei prossimi anni l&#8217;attività di controllo.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti</h2>
<p>La novità di maggiore impatto per le imprese manifatturiere e commerciali è l&#8217;articolo 452-bis.1 del codice penale, che punisce chi immette abusivamente sul mercato prodotti il cui uso provoca una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, suolo, ecosistemi, habitat, biodiversità, flora o fauna. La pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro, con l&#8217;incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e la confisca.</p>
<p>La formulazione sposta l&#8217;attenzione dal momento della gestione del rifiuto o dello scarico al momento della messa in commercio. Interessa quindi anche imprese che non trattano rifiuti e che fino ad oggi consideravano il rischio ambientale un tema confinato all&#8217;area produttiva. Il criterio di rilevanza resta ancorato a un dato tecnico, cioè la significatività e la misurabilità della compromissione, e questo rende centrale la documentazione tecnica del prodotto e la conoscenza delle restrizioni che lo riguardano.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Sostanze ozono lesive e gas fluorurati, due fattispecie da conoscere</h2>
<p>Il decreto introduce inoltre specifiche ipotesi di reato legate alla produzione e al commercio di sostanze lesive dell&#8217;ozono, punite con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 10.000 a 80.000 euro, e alla produzione e al commercio di gas fluorurati a effetto serra, per i quali è previsto l&#8217;arresto da sei mesi a un anno oppure l&#8217;ammenda da 10.000 a 150.000 euro.</p>
<p>Il perimetro soggettivo è più ampio di quanto sembri. Riguarda chi produce e chi commercializza, quindi anche distributori e installatori che movimentano gas refrigeranti in impianti di condizionamento e refrigerazione, una casistica frequente nel settore alimentare, nella logistica del freddo e nella manutenzione industriale. Per queste attività la corretta tenuta dei registri sugli apparecchi e la verifica delle certificazioni del personale diventano elementi di difesa, non semplici formalità.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quando una condotta si considera abusiva</h2>
<p>Uno degli interventi più rilevanti riguarda la definizione di condotta abusiva. Il decreto chiarisce che rientrano nella nozione le violazioni di disposizioni ambientali europee o nazionali, ma anche le attività svolte sulla base di un&#8217;autorizzazione ottenuta fraudolentemente oppure conseguita attraverso condotte che integrano reati contro la pubblica amministrazione.</p>
<p>È un passaggio che merita attenzione perché sposta il baricentro delle verifiche interne. Non basta possedere un titolo autorizzativo. Occorre che il titolo sia coerente con l&#8217;attività effettivamente svolta e che il procedimento con cui è stato ottenuto sia trasparente, comprese le informazioni tecniche rese in sede istruttoria. Le imprese che operano con autorizzazioni ambientali risalenti nel tempo, o modificate più volte per varianti successive, hanno un motivo concreto per riesaminarne il contenuto.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">L&#8217;impatto sul modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001</h2>
<p>L&#8217;articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 elenca i reati ambientali che, se commessi nell&#8217;interesse o a vantaggio dell&#8217;ente, espongono la società a sanzioni pecuniarie per quote e a sanzioni interdittive. Il D.Lgs. 81/2026 amplia questo catalogo includendo le nuove fattispecie, con il richiamo anche alle ipotesi aggravate.</p>
<p>Per un&#8217;impresa dotata di modello organizzativo il lavoro da fare è definito. La mappatura delle attività sensibili va estesa alle fasi di immissione sul mercato dei prodotti, ai flussi di acquisto e utilizzo di gas refrigeranti e alle attività affidate a terzi. I protocolli di controllo vanno riscritti dove oggi coprono soltanto la gestione dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni. L&#8217;organismo di vigilanza deve poter contare su flussi informativi che intercettino anche le non conformità di prodotto. Per un&#8217;impresa che non ha un modello, il decreto è l&#8217;occasione per valutarne l&#8217;adozione con un criterio economico, cioè confrontando il costo del presidio con l&#8217;esposizione sanzionatoria e con il rischio di interdizione dall&#8217;attività.</p>
<p>Va aggiunto un elemento che spesso sfugge. Il modello 231 e il sistema di gestione ambientale non sono strumenti alternativi. Una certificazione ISO 14001 fornisce l&#8217;ossatura procedurale su cui il modello si appoggia, ma non sostituisce la valutazione del rischio reato, che ha una logica differente e guarda alle modalità con cui una violazione può essere commessa nell&#8217;interesse dell&#8217;impresa.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Rifiuti, il quadro sanzionatorio dell&#8217;articolo 256 del D.Lgs. 152/2006</h2>
<p>Sul versante della gestione dei rifiuti il decreto interviene sull&#8217;articolo 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Per le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione svolte in mancanza del titolo prescritto la risposta sanzionatoria si articola in funzione della pericolosità del rifiuto, con l&#8217;arresto da due a sei mesi o l&#8217;ammenda da 2.000 a 18.000 euro per i rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a tre anni quando i rifiuti sono pericolosi.</p>
<p>Il dato interessa direttamente le imprese produttrici che affidano i propri rifiuti a terzi, perché la verifica dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali del trasportatore e dell&#8217;autorizzazione dell&#8217;impianto di destino resta il presidio più efficace contro il coinvolgimento in una filiera irregolare. Con la digitalizzazione della tracciabilità queste verifiche sono più semplici di un tempo e vanno rese sistematiche.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le priorità operative dei prossimi mesi</h2>
<ol>
<li>Riesaminare le autorizzazioni ambientali in essere e verificarne la coerenza con i processi realmente svolti, comprese le varianti introdotte negli anni.</li>
<li>Mappare i prodotti immessi sul mercato e le relative restrizioni, con particolare attenzione alle sostanze soggette a limitazione e ai materiali destinati al contatto con alimenti.</li>
<li>Censire gli impianti contenenti gas fluorurati, aggiornare i registri e verificare le certificazioni delle imprese e del personale che vi intervengono.</li>
<li>Aggiornare la parte ambientale del modello organizzativo, o valutarne l&#8217;adozione, integrando le nuove fattispecie nella valutazione del rischio reato.</li>
<li>Sistematizzare la qualifica dei fornitori della filiera rifiuti, con verifica documentale periodica delle iscrizioni e delle autorizzazioni.</li>
</ol>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Anticipare conviene, e il motivo è misurabile</h2>
<p>La direzione europea è chiara e non è reversibile. La tutela dell&#8217;ambiente si sposta dal piano amministrativo a quello penale e organizzativo, e la responsabilità non si esaurisce nella persona che compie il gesto ma risale all&#8217;assetto che lo ha reso possibile. Per l&#8217;impresa questo significa che il presidio ambientale smette di essere un adempimento periodico e diventa un elemento di governo, con un valore che si misura anche nella qualificazione presso committenti e istituti di credito, sempre più attenti al profilo di rischio dei fornitori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/reati-ambientali-dlgs-81-2026-dal-2-giugno-2026/">Reati ambientali: dal 2 giugno 2026 multe fino a 100.000 euro per i prodotti inquinanti</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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		<item>
		<title>Formaldeide: dal 6 agosto 2026 il limite scende a 0,062 mg/m³ per mobili e articoli in legno</title>
		<link>https://effediligence.it/formaldeide-dal-6-agosto-2026-il-limite-scende-a-0062-mg-m%c2%b3-per-mobili-e-articoli-in-legno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la voce 77 dell'allegato XVII del REACH, introdotta dal Regolamento (UE) 2023/1464, dal 6 agosto 2026 non è ammessa l'immissione sul mercato di articoli che superano 0,062 mg/m³ di formaldeide per mobili e articoli a base di legno e 0,080 mg/m³ per gli altri articoli. Per i veicoli stradali il termine è il 6 agosto 2027.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/formaldeide-dal-6-agosto-2026-il-limite-scende-a-0062-mg-m%c2%b3-per-mobili-e-articoli-in-legno/">Formaldeide: dal 6 agosto 2026 il limite scende a 0,062 mg/m³ per mobili e articoli in legno</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario in cui la qualità dell&#8217;aria negli ambienti chiusi e la trasparenza sulla composizione dei prodotti diventano fattori strutturali di accesso al mercato europeo, la restrizione sulle emissioni di formaldeide rappresenta un passaggio chiave nell&#8217;evoluzione della disciplina sulle sostanze chimiche. Per il settore del legno e dell&#8217;arredo, per i produttori di pannelli e per chi importa articoli finiti, il 6 agosto 2026 è una data operativa e non un orizzonte lontano.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">La voce 77 dell&#8217;allegato XVII del REACH</h2>
<p>Il Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 modifica l&#8217;allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea del 17 luglio 2023 ed è entrato in vigore il 6 agosto 2023, introducendo nell&#8217;allegato XVII la nuova voce 77 e la nuova appendice 14, che definisce le condizioni della camera di prova.</p>
<p>La formaldeide, numero CAS 50-00-0 e numero CE 200-001-8, può essere rilasciata nell&#8217;aria degli ambienti chiusi da materiali e articoli di uso corrente. La restrizione non vieta la sostanza: fissa un limite alla concentrazione che gli articoli possono rilasciare. È una scelta regolatoria che sposta il controllo dalla composizione dichiarata al comportamento reale del prodotto finito, con conseguenze dirette sul modo in cui l&#8217;impresa documenta la propria conformità.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">I due valori limite e le condizioni di misura</h2>
<p>La voce 77 fissa soglie distinte. Per i mobili e gli articoli a base di legno la concentrazione di formaldeide rilasciata non può superare 0,062 mg/m³. Per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno il limite è 0,080 mg/m³. Per i veicoli stradali la concentrazione di formaldeide all&#8217;interno del veicolo non può superare 0,062 mg/m³.</p>
<p>Questi valori non sono immediatamente confrontabili con le classi di emissione comunemente usate nella filiera, perché sono ancorati a condizioni di prova precise. L&#8217;appendice 14 stabilisce una temperatura di 23 gradi centigradi con tolleranza di 0,5, un&#8217;umidità relativa del 45 per cento con tolleranza di 3 punti, un fattore di carico di 1 m²/m³, un tasso di ricambio d&#8217;aria pari a un volume all&#8217;ora e una durata massima della prova di 28 giorni, con riferimento alla concentrazione allo stato stazionario e misurazioni almeno due volte al giorno. Per i veicoli stradali la misura avviene in modalità ambiente secondo le norme ISO 12219-1 o ISO 12219-10. Sono ammessi metodi alternativi soltanto in presenza di una correlazione scientificamente valida con i risultati ottenuti alle condizioni di riferimento.</p>
<p>Il regolamento non prevede una certificazione obbligatoria né un marchio. La conformità si dimostra con prove di emissione condotte sul prodotto finito immesso sul mercato, e una dichiarazione del fornitore riferita al solo semilavorato non costituisce di per sé prova della conformità dell&#8217;articolo finale.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quando scattano i nuovi limiti e che cosa accade alle scorte</h2>
<p>La restrizione si applica agli articoli immessi sul mercato dopo il 6 agosto 2026 e ai veicoli stradali immessi sul mercato dopo il 6 agosto 2027. Il differimento più ampio riconosciuto al comparto automobilistico è motivato dai tempi lunghi di sviluppo dei veicoli, dalla complessità delle catene di fornitura e dal tempo necessario a rendere operativo il metodo analitico per autocarri e autobus.</p>
<p>Il punto che merita più attenzione è il fatto generatore del divieto. La voce 77 àncora la restrizione all&#8217;immissione sul mercato e non alla data di fabbricazione, e non contiene alcuna clausola transitoria per lo smaltimento delle scorte. Un pannello o un mobile prodotto prima del 6 agosto 2026 ma offerto o messo a disposizione di terzi dopo quella data ricade quindi nella restrizione. Poiché l&#8217;articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 considera immissione sul mercato anche l&#8217;importazione, l&#8217;obbligo investe fabbricanti, importatori e chiunque metta il prodotto a disposizione di terzi, ciascuno per l&#8217;atto che compie.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quali articoli restano fuori dalla restrizione</h2>
<p>La voce 77 elenca in modo tassativo i casi in cui il limite non opera. Le esclusioni previste per gli articoli riguardano:</p>
<ul>
<li>gli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che la rilasciano sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti;</li>
<li>gli articoli destinati esclusivamente all&#8217;uso all&#8217;aperto in condizioni prevedibili;</li>
<li>gli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell&#8217;involucro edilizio e della barriera al vapore, che non emettono formaldeide nell&#8217;aria degli ambienti chiusi;</li>
<li>gli articoli destinati esclusivamente all&#8217;uso industriale o professionale, salvo che il rilascio comporti l&#8217;esposizione del pubblico in condizioni d&#8217;uso prevedibili;</li>
<li>gli articoli soggetti alla restrizione della voce 72 dell&#8217;allegato XVII;</li>
<li>i biocidi, i dispositivi medici, i dispositivi di protezione individuale e i materiali destinati al contatto con i prodotti alimentari, disciplinati dai rispettivi regolamenti europei;</li>
<li>gli articoli usati.</li>
</ul>
<p>Vale la pena segnalare che i giocattoli non compaiono fra le esclusioni e che il testo non definisce la nozione di articoli a base di legno. Per i prodotti compositi, in cui il legno convive con tessili, schiume o rivestimenti, l&#8217;attribuzione al limite di 0,062 oppure a quello di 0,080 mg/m³ richiede una valutazione caso per caso, che è opportuno mettere per iscritto.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le sanzioni previste in Italia per la violazione delle restrizioni REACH</h2>
<p>Sul piano nazionale la disciplina sanzionatoria è contenuta nel Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222 del 24 settembre 2009. L&#8217;articolo 16 punisce il fabbricante, l&#8217;importatore, il rappresentante esclusivo o l&#8217;utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo in modo non conforme alle condizioni di restrizione previste dall&#8217;allegato XVII, con l&#8217;arresto fino a tre mesi o con l&#8217;ammenda da 40.000 a 150.000 euro. Si tratta di una sanzione penale e non amministrativa, con le conseguenze che ne derivano sul piano della responsabilità delle persone fisiche coinvolte.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come arrivare preparati alla scadenza</h2>
<p>Il tempo utile è breve e la variabile critica è la catena di fornitura. Le imprese che stanno gestendo bene il passaggio hanno lavorato su tre fronti. Hanno anzitutto censito il portafoglio prodotti, distinguendo ciò che rientra nella restrizione da ciò che ne è escluso, con motivazione scritta per ogni esclusione invocata. Hanno poi richiesto ai fornitori evidenze di prova riferite alle condizioni dell&#8217;appendice 14, in sostituzione delle generiche dichiarazioni di classe di emissione. Hanno infine verificato la giacenza di magazzino, perché lo stock non venduto al 6 agosto 2026 è il primo elemento di rischio.</p>
<p>Il valore di questo lavoro non si esaurisce nell&#8217;adempimento. Una filiera che sa documentare le emissioni dei propri prodotti dispone di un argomento commerciale solido verso i grandi committenti europei, che stanno inserendo requisiti di qualità dell&#8217;aria interna nei propri capitolati.</p>
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		<item>
		<title>Imballaggi: dal 12 agosto 2026 si applica il Regolamento PPWR</title>
		<link>https://effediligence.it/imballaggi-dal-12-agosto-2026-si-applica-il-regolamento-ppwr/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 12 agosto 2026 si applica il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Cambiano i requisiti su sostanze, riduzione dell'imballaggio e riciclabilità per chi immette imballaggi sul mercato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/imballaggi-dal-12-agosto-2026-si-applica-il-regolamento-ppwr/">Imballaggi: dal 12 agosto 2026 si applica il Regolamento PPWR</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario in cui l&#8217;economia circolare e la gestione dei materiali diventano variabili strutturali per la competitività industriale, il nuovo quadro europeo sugli imballaggi rappresenta un passaggio chiave nell&#8217;evoluzione delle regole di immissione dei prodotti sul mercato. Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR, si applica a partire dal 12 agosto 2026 e ridefinisce requisiti, responsabilità e adempimenti per tutte le imprese che producono, importano o utilizzano imballaggi.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cosa è il Regolamento PPWR e quali imprese coinvolge</h2>
<p>Il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, disciplina gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e abroga la storica Direttiva 94/62/CE. La scelta dello strumento regolamentare non è formale: a differenza di una direttiva, il regolamento si applica in modo diretto e uniforme in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale.</p>
<p>Il perimetro di applicazione è ampio. Rientrano gli imballaggi primari a contatto con il prodotto, quelli secondari e quelli da trasporto, in qualunque materiale. Gli obblighi si distribuiscono lungo l&#8217;intera filiera e coinvolgono produttori, importatori, distributori e utilizzatori di imballaggi, ciascuno per la parte di propria competenza.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">I nuovi limiti alle sostanze: i PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti</h2>
<p>Tra le novità che diventano operative dal 12 agosto 2026, l&#8217;articolo 5 del Regolamento introduce una restrizione specifica per le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, i cosiddetti PFAS, negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. La finalità è ridurre la presenza di sostanze persistenti nella filiera alimentare e nella catena del riciclo.</p>
<p>La restrizione fissa soglie di concentrazione precise, oltre le quali l&#8217;imballaggio a contatto con alimenti non può essere immesso sul mercato:</p>
<ul>
<li>25 parti per miliardo per singolo PFAS misurato con analisi mirata;</li>
<li>250 parti per miliardo per la somma dei PFAS misurati con analisi mirata;</li>
<li>50 parti per milione per il totale dei PFAS, inclusa la componente polimerica.</li>
</ul>
<p>La conformità a questi limiti va documentata nella documentazione tecnica prevista dal Regolamento, secondo quanto indicato nell&#8217;Allegato VII. Restano fermi anche i limiti già noti per i metalli pesanti, ereditati dalla disciplina previgente.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Riduzione dell&#8217;imballaggio e requisiti generali</h2>
<p>Il Regolamento sposta il baricentro dalla sola gestione del rifiuto alla progettazione dell&#8217;imballaggio. Il principio di minimizzazione impone di limitare peso, volume e strati dell&#8217;imballaggio a quanto necessario per garantire funzionalità, sicurezza e igiene del prodotto. L&#8217;imballaggio superfluo, progettato per aumentare il volume percepito della confezione, non è più ammesso.</p>
<p>A questo si affianca l&#8217;obbligo di predisporre e conservare la documentazione tecnica che attesta il rispetto dei requisiti, insieme alla dichiarazione di conformità. Per gli imballaggi monouso la documentazione va conservata per cinque anni, per quelli riutilizzabili per dieci anni.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Il calendario dopo il 12 agosto 2026</h2>
<p>Il Regolamento adotta un&#8217;applicazione progressiva. Alcuni requisiti diventano operativi dalla data di applicazione, altri seguono un percorso graduale che consente alle imprese di adeguare progettazione e processi.</p>
<p>Dal 12 agosto 2028 è prevista l&#8217;armonizzazione dell&#8217;etichettatura degli imballaggi, con una marcatura relativa alla composizione dei materiali per orientare la raccolta differenziata. Dal 1° gennaio 2030 entrano in vigore i requisiti di riciclabilità basati su classi di prestazione e le percentuali minime di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica, insieme agli obiettivi sugli imballaggi riutilizzabili. Conoscere in anticipo questa progressione permette di programmare gli investimenti senza subire le scadenze.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Perché conviene adeguarsi in anticipo</h2>
<p>Il passaggio al nuovo regime non è soltanto un adempimento documentale. La revisione di materiali, formati e sostanze incide sulla progettazione del prodotto, sui rapporti con i fornitori di imballaggi e sulla collocazione dell&#8217;azienda in un mercato che premia in modo crescente la sostenibilità dimostrabile. Anticipare l&#8217;analisi consente di trasformare un obbligo europeo in un elemento di posizionamento competitivo.</p>
<p>Affianchiamo le imprese nell&#8217;analisi di conformità degli imballaggi, nella verifica delle sostanze e nella predisposizione della documentazione tecnica richiesta dal nuovo Regolamento, integrando gli adempimenti ambientali in una strategia coerente di gestione dei materiali e dei rifiuti.</p>
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		<item>
		<title>ZDHC Chemical Watchlist: 1.673 sostanze sotto osservazione nel tessile</title>
		<link>https://effediligence.it/zdhc-chemical-watchlist-1-673-sostanze-sotto-osservazione-nel-tessile/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A febbraio 2026 ZDHC ha pubblicato la Chemical Watchlist, un riferimento volontario che individua 1.673 sostanze chimiche di interesse per il settore tessile, cuoio, abbigliamento e calzature, in linea con gli obblighi europei di trasparenza previsti da CSRD ed ESPR.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il settore tessile, del cuoio, dell&#8217;abbigliamento e delle calzature convive da tempo con una spinta al cambiamento che arriva sia dalla normativa europea sulla trasparenza chimica sia dagli strumenti volontari messi a punto dagli operatori di filiera. Con la pubblicazione della Chemical Watchlist, avvenuta nel febbraio 2026, ZDHC introduce un nuovo strumento di riferimento per identificare e monitorare le sostanze chimiche di interesse lungo la catena di fornitura.</p>
<p>Per le imprese del tessile, del cuoio, dell&#8217;abbigliamento e delle calzature la novità non è un nuovo obbligo, ma un passaggio chiave per anticipare le richieste di trasparenza che la normativa europea sta rendendo progressivamente cogenti.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0">Che cosa è ZDHC e il programma Roadmap to Zero</h2>
<p>ZDHC è l&#8217;organizzazione internazionale che riunisce brand, produttori e fornitori di prodotti chimici attorno all&#8217;obiettivo di eliminare le sostanze pericolose dalla produzione tessile e calzaturiera. Il suo programma Roadmap to Zero definisce standard e strumenti condivisi per la gestione responsabile della chimica di processo. Lo strumento più conosciuto è la MRSL, la Manufacturing Restricted Substances List, che individua le sostanze la cui presenza è vietata nelle formulazioni chimiche utilizzate durante la lavorazione.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0">Che cosa introduce la ZDHC Chemical Watchlist</h2>
<p>La Chemical Watchlist, giunta alla versione 1.0, è una lista di riferimento che raccoglie le sostanze chimiche potenzialmente critiche per la salute umana, per l&#8217;ambiente e per la circolarità dei prodotti. La versione pubblicata comprende 1.673 sostanze, selezionate a partire da un insieme di circa 7.000 sostanze candidate, di cui circa 5.000 sottoposte a valutazione da parte del gruppo di esperti tecnici di ZDHC.</p>
<p>L&#8217;elemento distintivo è la sua natura. La Watchlist non è la MRSL e non introduce divieti, requisiti o obblighi di conformità. Funziona come un livello di allerta preventiva, un riferimento volontario che consente agli operatori di conoscere in anticipo quali sostanze potrebbero diventare oggetto di attenzione normativa o di mercato.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0">Il collegamento con CSRD, ESPR e Passaporto Digitale di Prodotto</h2>
<p>La logica della Watchlist è dichiaratamente allineata al quadro normativo europeo in evoluzione. Il riferimento adotta la definizione di sostanze di interesse, le substances of concern, contenuta nel Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, noto come ESPR, che a sua volta richiama tra i propri criteri le sostanze estremamente preoccupanti, le SVHC, definite dal Regolamento REACH. Lo strumento è pensato per supportare la rendicontazione richiesta dalla direttiva CSRD, in particolare dallo standard ESRS E2 sull&#8217;inquinamento, e per alimentare i contenuti del Passaporto Digitale di Prodotto previsto dall&#8217;ESPR.</p>
<p>In altri termini, la Watchlist offre alle imprese del tessile un linguaggio comune per raccogliere e comunicare le informazioni sulle sostanze presenti nei prodotti, in vista di obblighi di trasparenza destinati a diventare progressivamente vincolanti.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0">A chi si rivolge e come viene aggiornata</h2>
<p>La Watchlist si rivolge a tutti gli attori della filiera: i formulatori di prodotti chimici, i fornitori, i brand e i distributori, oltre ai soggetti che definiscono le politiche di settore. L&#8217;obiettivo è favorire una lettura condivisa del rischio chimico, dalla produzione fino alla vendita del prodotto finito.</p>
<p>ZDHC ha previsto un processo di aggiornamento trasparente, così da mantenere la lista coerente con l&#8217;evoluzione delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo. La Watchlist è destinata a integrarsi progressivamente negli strumenti del programma Roadmap to Zero, per una gestione strutturata della rendicontazione e del monitoraggio delle prestazioni.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0">Perché conviene anticipare la trasparenza chimica</h2>
<p>Anche in assenza di un obbligo immediato, la Chemical Watchlist rappresenta un&#8217;occasione per le imprese del tessile di prepararsi per tempo a un contesto in cui la trasparenza sulle sostanze chimiche diventerà un requisito di accesso alle filiere e ai mercati. Mappare le sostanze presenti nei propri processi e prodotti, dialogare con i fornitori e strutturare i dati fin da ora significa ridurre i costi di adeguamento quando gli obblighi europei saranno pienamente operativi.</p>
<p>Affianchiamo le imprese della filiera tessile nella gestione ambientale della chimica di processo, nell&#8217;analisi della catena di fornitura e nella costruzione dei percorsi di rendicontazione di sostenibilità, per trasformare la trasparenza chimica in un elemento di solidità competitiva e di posizionamento sui mercati internazionali.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>MUD 2026: la scadenza è il 3 luglio 2026</title>
		<link>https://effediligence.it/mud-2026-la-scadenza-e-il-3-luglio-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2026 è stato ufficialmente approvato con il D.P.C.M. del 30 gennaio 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il termine ultimo per la trasmissione del MUD è 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni dei dati ambientali relativi all’anno 2025 dovranno essere inviate entro il 3 LUGLIO 2026.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 600; text-transform: uppercase;">Servizi correlati</span></p>
<p><a href="https://effediligence.it/consulenza-ambientale/">Ambiente</a><br /><a href="https://effediligence.it/supply-chain-audit/">Supply chain audit</a><br /><a href="https://effediligence.it/sostenibilita/">Sostenibilità</a></p></div>
			</div>
			</div><div class="et_pb_column et_pb_column_2_3 et_pb_column_2  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><!-- divi:paragraph --><!-- divi:paragraph -->Il <a href="https://effediligence.it/mud-soggetti-coinvolti-e-modalita-di-presentazione/">Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)</a> 2026 è stato ufficialmente approvato con il <a href="https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/dpcm_mud-pdf" target="_blank" rel="noopener">D.P.C.M. del 30 gennaio 2026 </a>e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il termine ultimo per la trasmissione del MUD è 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni dei dati ambientali relativi all&#8217;anno 2025 dovranno essere inviate entro il 3 luglio 2026.</p>
<h3>Soggetti obbligati a presentare il MUD 2026</h3>
<p>Sono obbligati a presentare il MUD tutti i soggetti previsti dalla normativa ambientale (D.Lgs. 152/06), ossia coloro che, a vario titolo, producono, gestiscono o trattano rifiuti e sono tenuti a rendicontarne la movimentazione. Questo obbligo riguarda diverse categorie di operatori, tra cui:</p>
<ul>
<li>chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi (inclusi i trasportatori di metalli ferrosi iscritti all&#8217;Albo in categoria 4 bis);</li>
<li>commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;</li>
<li>imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;</li>
<li>produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ad eccezione di: imprese agricole (art. 2135 C.c.) con volume d&#8217;affari annuo non superiore a 8.000 euro, attività di barbieri, parrucchieri, estetisti, manicure/pedicure e tatuatori (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02) e produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;</li>
<li>produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti, derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento, trattamento acque, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie (art. 184, comma 3, lett. c, d, g del D.Lgs. 152/2006).</li>
</ul>
<h3>Modalità di presentazione</h3>
<p>Per agevolare la compilazione e l&#8217;invio del MUD 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha creato un&#8217;apposita sezione sul proprio sito web dove poter scaricare:</p>
<ul>
<li>Istruzioni per la compilazione del MUD (Allegato 1).</li>
<li>Modulo di Comunicazione rifiuti semplificata (Allegato 2).</li>
<li>Modelli per la raccolta dati (Allegato 3).</li>
<li>Linee guida per la presentazione telematica (Allegato 4).</li>
</ul>
<p>Il modello unico di dichiarazione (MUD) semplificato può essere presentato solo da produttori iniziali, che producono un numero di rifiuti pari o inferiore a sette tipologie diverse nella loro unità territoriale e che utilizzano tre o meno trasportatori destinatari finali.</p>
<h3>Sanzioni</h3>
<p>L’art. 258, comma 1, del D.lgs. 152/2006 prevede due tipi di sanzioni:</p>
<ul>
<li>In caso di ritardo della presentazione MUD, ma entro i 60 giorni successivi alla scadenza, la sanzione va da 26 a 160 €</li>
<li>In caso di mancata presentazione del MUD, presentazione oltre i 60 giorni, presentazione incompleta o inesatta, la sanzione va da 2.600 a 15.000 €</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Effe Diligence, nel suo servizio integrato di gestione dei rifiuti, si occupa di organizzare tutta la documentazione e trasmettere correttamente il modello per evitare di incorrere in sanzioni amministrative.</p>
<p><!-- /divi:paragraph --><!-- /divi:paragraph --></p></div>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 600; text-transform: uppercase;">Servizi correlati</span></p>
<p><a href="https://effediligence.it/consulenza-ambientale/">Ambiente</a></p>
<p><a href="https://effediligence.it/supply-chain-audit/">Supply chain audit</a></p>
<p><a href="https://effediligence.it/sostenibilita/">Sostenibilità</a></p></div>
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			</div>
				
				
			</div></p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/mud-2026-la-scadenza-e-il-3-luglio-2026/">MUD 2026: la scadenza è il 3 luglio 2026</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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		<title>ISO 14001:2026 &#8211; pubblicata la nuova edizione della norma</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La ISO 14001 è lo standard internazionale di riferimento per i Sistemi di Gestione Ambientale. Il 15 aprile 2026 è stata pubblicata la nuova edizione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/iso-140012026-pubblicata-la-nuova-edizione-della-norma/">ISO 14001:2026 &#8211; pubblicata la nuova edizione della norma</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span style="font-weight: 600; text-transform: uppercase;">Servizi correlati</span></p>
<p><a href="https://effediligence.it/certificazioni/">Certificazioni</a><br /><a href="https://effediligence.it/sostenibilita/">Sostenibilità</a><br /><a href="https://effediligence.it/supply-chain-audit/">Supply Chain Audit</a></p></div>
			</div>
			</div><div class="et_pb_column et_pb_column_2_3 et_pb_column_5  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><!-- divi:paragraph --></p>
<h2>ISO 14001:2026 &#8211; pubblicata la nuova edizione della norma</h2>
<p>La ISO 14001 è lo standard internazionale di riferimento per i Sistemi di Gestione Ambientale, adottato da centinaia di migliaia di organizzazioni nel mondo. Il 15 aprile 2026 è stata pubblicata la nuova edizione, che va a sostituire la versione del 2015 e i successivi emendamenti sul cambiamento climatico del 2024.</p>
<p>Con questa revisione normativa, viene ribadita la centralità della gestione ambientale quale leva di competitività strategica e strumento imprescindibile a supporto della transizione ecologica, chiamando le organizzazioni a integrare in modo strutturale gli obiettivi di sviluppo economico con le responsabilità ambientali derivanti dal contesto regolatorio e dalle aspettative del mercato.</p>
<h3>Perché è stata aggiornata?</h3>
<p>A distanza di oltre un decennio dalla sua ultima edizione, la norma si trovava nella necessità di essere aggiornata per rispecchiare un contesto profondamente mutato. Le pressioni normative europee si sono intensificate, le richieste degli stakeholder sono diventate più articolate e tematiche come biodiversità, economia circolare e resilienza climatica hanno assunto un ruolo centrale nell&#8217;agenda strategica delle organizzazioni. La revisione risponde a questa evoluzione, riaffermando la gestione ambientale come elemento cardine per le imprese impegnate nel percorso di transizione ecologica.</p>
<h3>Le principali novità</h3>
<p>Le modifiche introdotte dalla ISO 14001:2026 si possono raggruppare in cinque aree principali:</p>
<ul>
<li><em>Contesto più ampio.</em> L&#8217;analisi del contesto organizzativo non si limita più al solo cambiamento climatico, ma include anche inquinamento, biodiversità e disponibilità delle risorse naturali.</li>
<li><em>Rischi e opportunità.</em> I requisiti in questa area sono stati ristrutturati per essere più chiari e operativi, con una distinzione più netta tra la gestione dei rischi e la valorizzazione delle opportunità.</li>
<li><em>Ciclo di vita e supply chain.</em> Aumenta l&#8217;attenzione agli impatti ambientali lungo l&#8217;intera catena del valore, non solo all&#8217;interno dei processi produttivi diretti.</li>
<li><em>Change management.</em> Vengono introdotti nuovi requisiti specifici per la pianificazione e la gestione dei cambiamenti organizzativi, tema già presente in altre norme della famiglia ISO ma finora assente dalla 14001.</li>
<li><em>Leadership e trasparenza.</em> La norma rafforza il coinvolgimento attivo del Top Management e spinge verso una comunicazione ambientale più strutturata e accessibile agli stakeholder.</li>
</ul>
<h3>Qual è il termine per adeguarsi alla nuova edizione?</h3>
<p>Il periodo di transizione è di tre anni. I certificati ISO 14001:2015 dovranno essere aggiornati alla nuova edizione entro maggio 2029. Le date ufficiali e le modalità saranno definite dagli enti di accreditamento nazionali.</p>
<p><!-- /divi:paragraph --></p></div>
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<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/iso-140012026-pubblicata-la-nuova-edizione-della-norma/">ISO 14001:2026 &#8211; pubblicata la nuova edizione della norma</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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